Le cure termali oltre che molto efficaci sono anche estremamente convenienti!

Prescrizione Medica

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I trattamenti termali oltre che molto efficaci sono anche estremamente convenienti! Scopri come beneficiare della convenzione col S.S.N. Read More
Prescrizione Medica Cure Termali Abano Montegrotto Terme

I trattamenti termali possono essere richiesti dietro presentazione della prescrizione medica (da esibire il giorno concordato per l’inizio della cura alla reception dell’hotel) oppure in forma privata (libera scelta del cliente o cicli di cure termali successivi al primo in convenzione).

Chi si sottopone alle terapie termali con la prescrizione (se non esente) è tenuto al pagamento del solo ticket. Servirà presentare alla reception dell’hotel termale la proposta-richiesta del medico di base con la relativa diagnosi (prescrizione medica). Tutti gli hotel termali di Abano e Montegrotto Terme sono convenzionati per i trattamenti termali con il S.S.N. (solo la fangobalneoterapia e le terapie inalatorie, gli altri trattamenti termali non sono passati dal Sistema Sanitario Nazionale e vanno pagati secondo tariffa stabilita dall’hotel) e offrono ogni tipo di attività curativa termale che si che si svolge all’interno delle strutture stesse e sotto la sorveglianza e la responsabilità di direttori sanitari e personale specializzato.

Richiedendo l’impegnativa al proprio medico curante, si avrà diritto ad accedere gratuitamente (pagando esclusivamente il Ticket direttamente in hotel) dei seguenti trattamenti termali: fangobalneoterapia e terapie inalatorie.

VALIDITÀ DELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE

• Per accedere alle cure termali tramite il S.S.N. è necessario rivolgersi al proprio medico di base, che rilascerà su apposito modulo USSL la prescrizione che deve riportare la patologia del paziente, l’indicazione terapeutica ed il numero delle cure.

• La validità della ricetta di prescrizione delle cure termali è l’anno solare (365 giorni dalla data di emissione) fermo restando l’obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale (1 gennaio 31 dicembre).

• Ogni cittadino ha diritto ad usufruire di un ciclo di cure all’anno in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, salvo le categorie protette di cui all’art. 57 della L. 833/78, le quali possono fruire nel corso dell’anno di un ulteriore ciclo di cure.

• La cura termale prescritta non può essere effettuata in due periodi differenti (es. maggio settembre). Si accetta che la cura possa essere completata nell’arco massimo di 60 giorni dall’inizio della prima cura all’ultima.

• L’impegnativa medica passa solo uno dei seguenti cicli per volta:
– Max 12 fanghi + 12 bagni terapeutici in 12 sedute – FANGOBALNEOTERAPIA
– Max 12 fanghi + 12 docce di annettamento in 12 sedute – FANGOTERAPIA
– Max 12 bagni terapeutici in 12 sedute – BALNEOTERAPIA
– Max 12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute – TERAPIA INALATORIA
– Max 12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie in 12 sedute  – TERAPIA INALATORIA
– Max 12 bagni terapeutici con idromassaggi in 12 sedute – TERAPIA VASCOLARE
Per espletare un intero ciclo di 12 sedute sono necessari 12 giorni (1 seduta al giorno), ma è possibile effettuarne quante se ne è disposti a fare (fino ad un max di 12 in convenzione), anche sotto consiglio del medico di famiglia.

• La possibilità di usufruire di un secondo ciclo di cura nell’anno legale è riservata esclusivamente a (categorie protette di cui all’art. 57 della L. 833/78):
– invalidi per causa di guerra e di servizio
– grandi invalidi del lavoro
– invalidi civili al 100% di invalidità, con o senza indennità di accompagnamento
– invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3 (dal 67% al 99% di invalidità)
– vittime del terrorismo con invalidità pari o superiore all’80%
NB: il secondo ciclo di cure per anno legale è concedibile, alle categorie sopra indicate, per la cura della patologia invalidante e purchè non vi sia stata, nello stesso anno legale, altra prescrizione per la stessa patologia. È invece ammissibile che i due cicli riguardino lo stesso tipo di trattamento termale se prescritto per patologie diverse di cui una invalidante.

MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di medicina generale, del pediatra o dello specialista purchè la specialità sia in una delle branche attinenti alle patologie individuate dal S.S.N.. La prescrizione formulata nell’apposito modulo ASL deve riportare la patologia del soggetto, l’indicazione della cura ed il numero delle cure prescritte.

Prescrizione Medica Cure Termali Abano Montegrotto Terme

1) Diagnosi: ciclo di cura per
– Osteoartrosi ed altre forme degenerative
– Osteoporosi
– Reumatismi extra­-articolari
• Ciclo di Terapie consigliato:
12 fanghi + 12 bagni terapeutici in 12 sedute
12 fanghi + 12 docce di annettamento in 12 sedute
12 bagni terapeutici in 12 sedute

2) Diagnosi: ciclo di cura per
– Bronchite cronica semplice a componente ostruttiva (con esclusione dell’asma e dell’enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)
– Rinopatia vasomotoria
– Faringolaringite cronica
– Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica
– Sindromi rinosinusitiche bronchiali croniche
• Ciclo di Terapie consigliato:
12 inalazioni + 12 aerosol in 12 sedute

3) Diagnosi: ciclo di cura per
– Stenosi tubarica
– Otite media secretiva
– Otite catarrale cronica
– Otite purulenta cronica
• Ciclo di Terapie consigliato:
12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie in 12 sedute

4) Diagnosi: ciclo di cura per
– Vasculopatie periferiche
– Postumi di flebopatie di tipo cronico
• Ciclo di Terapie consigliato:
12 bagni terapeutici con idromassaggi in 12 sedute

ESENZIONI

ESENZIONE TOTALE: non pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:
• invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª titolari di pensione diretta vitalizia
• invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
• invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria titolari di specifica pensione
• invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento
• grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all’ 80%
• ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi
• invalidi civili minori di 18 anni
• vittime del terrorismo nonché i familiari a carico

ESENZIONE PARZIALE: pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice dell’esenzione:
• invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª
• invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª
• invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 99%
• invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 dal 67% al 79%
• invalidi del lavoro con riduzione delle capacità con invalidità inferiore ai 2/3 da 1% a 66%
• infortuni sul lavoro affetti da malattie professionali
• sordomuti

ESENZIONE PARZIALE: pagano la quota fissa di € 3,10 con obbligo da parte del medico curante di indicare sulla ricetta il codice di esenzione per reddito:
• cittadini di età inferiore ai sei anni (fino a 5 anni e 364 gg.) o uguale o superiore ad anni 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98
• titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
• disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a € 8.263,31 (o a € 11.362,05 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico
• titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico

Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve aver annullato con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N”.

Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione proposta, sotto la propria responsabilità che, nell’anno legale in corso (1 gennaio 31 dicembre), non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

I nostri Hotel termali sono convenzionati per i trattamenti termali con il Ministero della Sanità (che riconosce il ruolo terapeutico dei trattamenti termali nella cura e nella riabilitazione di numerose patologie), per cui le cure termali oltre che molto efficaci sono anche estremamente convenienti!

Richiedi l’impegnativa al tuo medico curante.

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